
In vista dei saldi estivi – 5 luglio – 2 settembre – Federmoda-Confcommercio ricorda agli esercenti l’obbligo della presentazione della domanda ai Comuni (i termini variano da Comune a Comune). Lo scorso anno si sono registrate sanzioni a numerosi titolari che non hanno ottemperato per tempo all’obbligo.
Le regole delle vendite di fine stagione per commercianti e clienti.
Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano inoltre una serie di indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza:
• Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto;
• Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante;
• Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless;
• Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
• Indicazione del prezzo: obbligo di indicare il prezzo normale di vendita (tenendo conto che, in base al D.lgs 26/2023, va indicato il prezzo più basso applicato alle generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti l’avvio dei saldi), lo sconto e il prezzo finale.
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