
“La Regione Basilicata ha agito nel pieno rispetto delle norme e delle sentenze amministrative nella definizione dei fabbisogni sanitari regionali del 2024-2026 e dei limiti di prestazioni e di spesa per gli anni 2019-2023. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n.7169/2025, pubblicata il 1° settembre, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società privata per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n.8472/2024. La vicenda trae origine dalla precedente sentenza n.8472/2024 dello stesso Consiglio di Stato, che imponeva alla Regione di adottare un provvedimento per quantificare i fabbisogni e fissare i tetti di spesa per le annualità dal 2019 al 2023”, è quanto dichiara l’assessore regionale alla Salute, Politiche della persona e PNRR Cosimo Latronico.
“Per adempiere a tale obbligo – prosegue l’assessore – la Regione ha adottato una delibera chiave: la DGR n.389/2024, approvata in via definitiva dopo l’iter consiliare con DGR n.602/2024 di “approvazione definitiva dei criteri per la determinazione del fabbisogno regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale ex art. 25 legge n.833/1978 e Mappa di compatibilità per il triennio 2024-2026 in esecuzione delle sentenze del TAR Basilicata n.237/2023 e n.712/2023 a seguito del parere della IV Commissione Consiliare Permanente. Tali provvedimenti sono stati ritenuti legittimi dal TAR Basilicata con la sentenza n.281/2025.
Inoltre, la Regione ha determinato per le annualità dal 2019 al 2022 il budget delle prestazioni sanitarie sulla base dei criteri contenuti nella DGR n.481/2022 e nella DGR n.482/2022, la cui legittimità è stata definitivamente accertata all’esito di distinti giudizi dinanzi al giudice amministrativo.
In sintesi, sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno legittimato i provvedimenti adottati dalla Regione Basilicata, garantendo la corretta programmazione sanitaria e il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sia per la determinazione dei fabbisogni sanitari per la specialistica ambulatoriale di cui alla DGR 602/2024 sia per i tetti di spesa di cui alla DGR n.482/2022, criteri utilizzati anche nella recente DGR 473/2025”.
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