Disparità e omissioni nei procedimenti amministrativi: un ex dirigente del Comune di Pisticci costretto a ricorrere alla giustizia per difendere i propri diritti

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Pisticci, 31 Maggio 2025 – L’Ing. Antonio Grieco, già dirigente del Settore Ambiente del Comune
di Pisticci, ha denunciato pubblicamente gravi irregolarità e disparità di trattamento da parte
dell’Amministrazione Comunale in due distinti procedimenti legati alla concessione del patrocinio
legale.
Nel primo procedimento (RGNR n. 1328/2012), conclusosi con assoluzione, l’Amministrazione
Comunale aveva concesso all’Ing. Grieco il patrocinio legale con Delibera di Giunta Municipale
n. 150/2015, ma senza darvi concreta esecuzione. Il Comune ha infatti omesso di effettuare il
rimborso della fattura dell’avvocato difensore, nonostante formale diffida trasmessa il 26
marzo 2025, con cui si sollecitava l’immediato adempimento della delibera, comprensivo degli
interessi legali maturati.
Tale inadempienza ha costretto il ricorrente a depositare ricorso al Giudice di Pace di Pisticci
(RG n. 463/2025), con udienza fissata per l’8 ottobre 2025. Il ricorso si fonda, dunque, sia
sull’inosservanza dell’obbligo derivante dalla delibera municipale, sia sulla disparità di
trattamento rispetto alla procedura adottata per lo stesso procedimento per l’ex sindaco, il cui
difensore ha ricevuto direttamente il pagamento con fatturazione al Comune, oltre all’applicazione
di parametri economici diversi.
Nel secondo procedimento (RGT n. 780/2018), anch’esso conclusosi con assoluzione,
l’Amministrazione ha completamente omesso di rispondere alle istanze formali dell’ex dirigente,
con le quali si chiedeva l’annullamento in autotutela del provvedimento Prot. 10385 del 15/04/2024.
In tale provvedimento venivano contestate le irregolarità per competenza, mancata motivazione
giuridica sulla proposta di rimborso, la violazione del principio di proporzionalità e l’applicazione
impropria delle norme sul patrocinio legale. Anche in questo caso, una formale diffida trasmessa
il 2 aprile 2025 è rimasta priva di riscontro, configurando un comportamento omissivo in
violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. Anche per tale
inadempienza è in fase di predisposizione il ricorso al giudice di Pace.
Tali condotte – sottolinea l’Ing. Grieco – rappresentano una grave lesione dei diritti di un ex
dirigente pubblico e risultano in linea con quanto già riscontrato dalla Corte dei Conti nella
Delibera del 4 febbraio 2025, a seguito di controllo presso il Comune di Pisticci. In tale occasione
furono evidenziate criticità nella gestione del controllo interno, in particolare nell’applicazione
dell’art. 147-bis del TUEL, con assenza di verifiche sistematiche e mancata influenza del controllo
di gestione sulle decisioni operative. Così come nessun insegnamento ha tratto la p.a. in un
procedimento similare che ha visto la stessa soccombente per mancato rimborso spese legali, a
seguito di ricorso che con sentenza n. 124/2022 ha condannato il Comune di Pisticci al pagamento
per rimborso spese legali oltre alle spese legali per tale ricorso, con evidente danno erariale che,
certamente la Corte dei Conti avrebbe accertato in caso di trasmissione degli atti ai sensi dell’art. 1,
comma 166, della Legge 266/2005 (Legge finanziaria 2006) 1 :

1 Prevede esplicitamente che “gli atti di riconoscimento di debiti fuori bilancio da parte degli enti locali
debbano essere trasmessi alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai fini del controllo
sulla sana gestione finanziaria”.

Alla luce di ciò, l’interessato ha richiesto l’intervento urgente della Prefettura di Matera,
affinché vengano imposte al Comune di Pisticci misure correttive e uniformi, nel rispetto dei
principi di equità, legalità e trasparenza. Resta inoltre fermo il mandato già conferito al proprio
legale per la prosecuzione delle azioni giudiziarie per il ripristino della legalità amministrativa.

Ing. Antonio Grieco

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