Gravina ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di cinque persone

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Nell’ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari dinanzi a questo ufficio, su richiesta del Pubblico Ministero il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha emesso una ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di cinque persone in relazione alle ipotesi di reato, a vario titolo, di “sequestro di persona a scopo di estorsione”, “lesioni personali aggravate”, “estorsione aggravata”, “rapina” e “detenzione ai fini della vendita di sostanze stupefacenti aggravata”.

In estrema sintesi, e nel rispetto del segreto investigativo, l’ipotesi posta a fondamento del provvedimento scaturisce da una attività investigativa che ha preso avvio dalla denuncia presentata da un giovane, ospite di una comunità educativa del territorio murgiano, affiancato dagli operatori della struttura. Secondo il quadro indiziario raccolto dagli investigatori, la vicenda trae origine da un debito insoluto di circa 300 euro, maturato per l’acquisto di cannabinoidi. Il mancato pagamento ha innescato un’escalation di violenze, minacce di morte e condotte intimidatorie protrattesi per diversi mesi, da febbraio ad agosto 2026. 

Tra gli episodi contestati figurano: plurime minacce telefoniche e telematiche indirizzate alla vittima, persino con intimidazioni dell’uso di armi da fuoco; un episodio di rapina avvenuto a maggio 2026, durante il quale al giovane è stato strappato lo smartphone con l’indicazione che sarebbe stato restituito solo a saldo del debito; due distinti episodi di sequestro di persona a scopo di estorsione: il primo ad aprile, quando il minore è stato caricato con la forza su un’autovettura e percosso in una zona isolata di campagna; il secondo a luglio, quando la vittima è stata attirata con l’inganno presso un esercizio pubblico, percossa, trascinata in un’area boschiva e sottoposta a pestaggio di gruppo.

E’stato inoltre documentato il pagamento di una parte del credito versato da parte di uno degli educatori della comunità, eseguito nel tentativo di porre fine alle condotte vessatorie e recuperare il telefono cellulare.

Per quanto concerne le misure cautelari applicate, è stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di due degli indagati e la misura degli arresti domiciliari per gli altri tre indagati.

Si precisa che il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio di presunzione di non colpevolezza costituzionalmente garantito, la responsabilità delle persone sottoposte ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Avvertenza sulla presunzione di innocenza:

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare, hanno natura provvisoria, La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità.

Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall’art, 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 1 15-bis c.p.p, e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti.

Occorre inoltre tenere distinti i diversi piani dell’ipotesi investigativa, della contestazione, della decisione cautelare e dell’accertamento definitivo della responsabilità: solo quest’ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza.

Si rammenta, ai sensi dell’art. 114 c.p.p. e dell’art. 5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che non è consentita la riproduzione del testo dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Questo Ufficio confida nella collaborazione degli organi di informazione affinché la notizia sia diffusa con il linguaggio sobrio e non colpevolista imposto dalla legge, senza l’impiego di denominazioni o espressioni lesive della presunzione di innocenza e senza diffusione di immagini di persone sottoposte a restrizione della libertà.

Avvertenza sull’interesse pubblico:

Le specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano la diffusione delle descritte informazioni possono essere ravvisate, tra l’altro, in funzione:

–  dell’interesse dell’opinione pubblica ad essere informata di atti di indagine di rilievo;

–  dell’interesse dei mezzi di informazione ad acquisire legittimamente notizie idonee a consentire l’esercizio del diritto costituzionale di informazione, in ragione delle qualità dei soggetti coinvolti o della rilevanza dei fatti;

–  dell’interesse di evitare la diffusione di notizie errate, fuorvianti o nocive fornendo, al contrario, informazioni puntuali e tempestive.

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