Uil Scuola-UilBasilicata: campagna proposta legge per contrastare autonomia differenziata istruzione

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E’ iniziata da alcune settimane la campagna di raccolta di firme per la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare per contrastare l’autonomia differenziata nel sistema pubblico di istruzione, causando tra le tante problematiche effetti devastanti sulla contrattazione nazionale e possibili differenziazioni salariali territoriali. UIL SCUOLA RUA e UIL di Basilicata che hanno aderito alla petizione nazionale per la PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE chiederanno con forza al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara la “Modifica dell’articolo 116 comma 3 della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e dell’art. 117, commi 1, 2 e 3, con l’introduzione di una clausola di supremazia della legge statale, e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato”. La UIL è contraria al disegno di “autonomia differenziata”. Quando si parla, di sanità e scuola, la situazione non è uguale dappertutto e non può esserlo per ragioni storiche, sociali ed economiche. Vorremmo, dunque, che si facesse una riflessione complessiva sulle grandi differenze tra i diversi territori e la regionalizzazione non è assolutamente la risposta alle disuguaglianze.

ll testo proposto nella Legge di Bilancio approvata in Consiglio dei Ministri il 21 novembre riporta:
«Le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Con deliberazione motivata della Giunta regionale può essere determinato un differimento temporale, non superiore a 30 giorni. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono, alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato».

«Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche, per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo pari rispettivamente al 7%, al 5% e al 3%, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono, ciascuno per il proprio ambito di competenza territoriale, alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. 5-quinquies. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 5-ter, ovvero di quello di cui al comma 5- quater, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis».

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