Al Sig. Sindaco del Comune di Matera, Domenico Bennardi,al Comando Carabinieri Gruppo Nucleo Forestale di Matera.

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Nonostante le misure di prevenzione adottate dalle autorità competenti, il pericolo degli incendi è sempre in agguato e il territorio materano è ad alto rischio, così come si evince dalla carta dei rischi di incendio riportata nel piano regionale di prevenzione 2021 -2023. Una delle cause più frequenti di incendio nell’area del materano è la combustione di residui vegetali distribuiti sul terreno, le cosiddette stoppie, e la ripulitura dei bordi stradali tramite abbruciamento. Tali pratiche devono essere svolte secondo legge e condotte sotto costante controllo di chi le mette in atto e, nei periodi di massimo rischio, dovrebbero essere vietate. 

I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione delle stoppie nei casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e pericolo per l’ambiente. Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di contrasto agli incendi boschivi, attribuisce all’Arma dei Carabinieri funzioni di prevenzione e repressione delle violazioni di settore. Inoltre, ai sensi del protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’attività dell’Arma in materia di incendi boschivi è dettagliata all’art. 2 che prevede tra le attività specifiche quella relativa alla prevenzione attraverso i servizi di controllo del territorio, nonché di verifica degli adempimenti da parte dei soggetti pubblici e privati tenuti ad osservare le disposizioni normative di settore e le ordinanze sindacali. Al Comando Regione Carabinieri Forestale della “Basilicata” dunque è demandata, in collaborazione con gli organismi di polizia locale, l’attività di prevenzione e controllo del territorio, nonché di verifica se tutti gli adempimenti previsti dalle norme in materia siano rispettate da parte dei soggetti pubblici e privati. L’investigazione preventiva, nell’ambito di una costante ed intelligente azione di controllo del territorio, rappresenta senza dubbio un valore che ci permette di prevenire gli incendi sul nostro territorio.

Nell’anno in corso le condizioni climatiche e le elevate temperature, che normalmente possono determinare il proliferare di incendi, allarmano e ci fanno pensare che il rischio di incendi è molto alto con tutte le conseguenze negative per l’incolumità delle persone e del patrimonio ambientale comunale nonché della fauna autoctona. Inoltre abbiamo notato in alcuni luoghi che l’incuria e l’abbandono da parte di privati di taluni appezzamenti di terreno, la mancata pulizia dei fondi e la negligente non realizzazione delle precese comportano il proliferare di situazioni di alto rischio. Poiché l’articolo 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 dà facoltà al Sindaco di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingenti e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza umana e dell’ambiente, invitiamo il Sindaco Bennardi ad emettere una ordinanza di  divieto di accensione delle stoppie  in  tutto il territorio comunale per tutto il periodo estivo, quantomeno fino al 30 settembre c.a.; ordinando a tutti i proprietari/conduttori dei fondi agricoli di eseguire la pulitura dei viali parafuoco e di effettuare le precese lungo i propri confini, di provvedere  alla pulizia e rimozione di ogni elemento che possa rappresentare un pericolo di incendio, in tempi molto rapidi. Si invitano, inoltre tutti gli Enti gestori della viabilità pubblica (Anas, Provincia e Comune) a provvedere alla pulizia delle banchine, delle cunette e delle scarpate mediante la rimozione della vegetazione secca al fine di evitare più possibile la propagazione del fuoco.

Per ultimo, con la presente si vuole ricordare che, a seguito della sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 48942 del 2017, chiunque provoca incendi e mette a rischio la sicurezza della pubblica incolumità e dell’ambiente, venendo meno il precetto di “neminem ledere”, è perseguibile penalmente ai sensi dell’art. 423 del codice penale. La sentenza prende spunto da un procedimento penale che vede soccombere una ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico che si è resa responsabile di un incendio di una vasta zona di macchia mediterranea nel comune di Bologna, nonostante la ditta fosse in possesso di tutte le autorizzazioni del caso. 

Giovanni Moliterni

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