PRECISAZIONI SULLA NOMINA DELLA CONSIGLIERA DI PARITA’

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In merito alla vicenda emersa nei giorni scorsi relativa alla nomina della “Consigliera Provinciale di parità”, la Provincia di Potenza, precisa che “l’Avviso pubblico per la designazione delle/dei Consigliere/i provinciali di Parità effettiva/o e supplente della Provincia di Potenza ai sensi del D.Lgs. 198/2006” è avvenuto ufficialmente in data 10 Settembre 2021, con regolare pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito ufficiale dell’Ente tra le news ma anche e soprattutto dandone contezza a più riprese, attraverso gli organi di informazione regionale, su almeno tre siti di news a maggiore diffusione ed i canali social dell’Ente, come testimoniato dalle imponenti visualizzazioni e dalla rassegna stampa. Le proposte di candidatura dovevano pervenire, pena la irricevibilità, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30 /09 / 2021 alla Provincia di Potenza – Ufficio Protocollo -Piazza M. Pagano – Potenza. Con rammarico, abbiamo registrato che si è volutamente confusa la vicenda relativa all’avviso pubblico, (per il quale è in corso di pubblicazione il relativo Decreto di nomina della Consigliera di parità effettiva, nel mentre, mancando positivi riscontri, si procederà ad emanare un nuovo bando per quella supplente) con questioni logistiche segnalateci già prima dell’estate dalla ex Consigliera di parità ed attinente all’uso dei locali condivisi con altri uffici dell’Ente in via di trasloco. A nostro avviso le due questioni non possono e non devono essere accomunate ed è doveroso chiarire passaggi forse non chiari e tra questi che l’assegnazione incarico della precedente Consigliera, avvenuto il 19 febbraio del 2002 per la prima volta e reiterato oltre i primi quattro anni (nel 2011) come previsto dalla Legge successivamente, era di fatto in prorogatio pur ravvisando la mancata trasmissione del rapporto delle attività che, ai sensi del art 15 comma 7 codice pari opportunità cita testualmente: Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parità elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all’articolo 19. Si applica quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 6 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.” E ancora “La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall’ufficio”. In conclusione, pur riconoscendo il ruolo delle istituzioni nel rispetto della parità e delle pari opportunità si afferma con forza che l’operato della Provincia appare oggi più che mai trasparente e rispettoso delle procedure.

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