UCCISO DA MESOTELIOMA A SCUOLA RICONOSCIUTO VITTIMA DOVERE SENTENZA APRIPISTA TRIBUNALE TARANTO ANCORA UNA VITTORIA PER CONTRAMIANTO

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Operatore scolastico esposto all’amianto a scuola morto di mesotelioma è Vittima del Dovere questa la decisione del Giudice. La famiglia è stata assistita da CONTRAMIANTO , che ha sempre creduto che lo Status di Vittima del Dovere va riconosciuto anche al personale della scuola affetto da patologia asbesto-correlata derivante da una esposizione alle fibre di amianto negli ambienti scolastici. Nel ricorso giuridico vincente promosso dagli eredi con lo Studio legale degli Avvocati Cataldo Fornari e Daniele Maranò è stato accertato che il decesso per mesotelioma pleurico era stato provocato con certezza dall’amianto negli ambienti della scuola dove il dipendente pubblico ha operato dal 1970 alla metà degli anni 90. La decisione del Tribunale di Taranto è una Sentenza apripista per quanti sono deceduti o si sono ammalati per amianto lavorando a scuola. Lo Status a Vittima del Dovere prevede il riconoscimento complessivo per gli Eredi della speciale elargizione di 200.000 euro oltre interessi e rivalutazione e lo speciale assegno vitalizio per il coniuge e ciascun figlio avente diritto per una pensione mensile di 1600 euro irpef esente e decorrente dalla data della morte della vittima un diritto legittimo per chi ha pagato con la vita l’aver lavorato respirando inconsapevolmente polveri letali di amianto. Inoltre ad ogni erede coniuge e figlio avente diritto dovranno essere anche corrisposti oltre dieci anni di ratei pensionistici non percepiti dal 2009, anno di morte della Vittima del Dovere. CONTRAMIANTO ha ripetutamente sollecitato le istituzioni preposte ad intervenire per la bonifica amianto degli edifici scolastici un situazione che andrebbe costantemente monitorata e sulla quale la soluzione non può che essere la totale eliminazione dell’amianto dalle scuole. Nel corso dei decenni la presenza di amianto negli edifici scolastici ha riguardato tanto l’uso di amianto nelle attività tecniche , officine e laboratori , quanto i manufatti in cemento amianto e la presenza di amianto friabile in caldaie di riscaldamento e tubazioni. La Sentenza del Tribunale di Taranto da giustizia alle vittime dell’amianto della scuola. Il Tribunale di Taranto, sezione del lavoro, nella controversia contro il Ministero dell’istruzione ha ritenuto fondata la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere per il decesso da mesotelioma pleurico di quel dipendente della Pubblica Istruzione di un Istituto Tecnico di Taranto per oltre un ventennio esposto alle fibre cancerogene di amianto. In particolare il Giudice nella Sentenza riporta che << il concetto di “ missione di qualunque natura” può essere correlato “ sia ad un’attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un’attività che tale non sia e risulti del tutto ‘ordinaria’ e ‘normale’, cioè, in definitiva, rappresenti un ‘compito’, l’espletamento di una ‘funzione’, di un‘incarico’, di una ‘incombenza’, di un ‘mandato’, di una ‘mansione’, che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell’attività espletata”. >> aggiungendo che << La giurisprudenza di legittimità ha altresì statuito che “ il concetto di ‘missione di qualunque natura’ di cui al co. 564 dell’art. 1 l. 266/2005 va riguardato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali, mentre quello di ‘particolari condizioni ambientali ed operative’ va riscontrato, in primo luogo, alla luce del rispetto di tutte le regole dettate dall’ordinamento in relazione alla tutela della salute dei lavoratori”, e su tali premesse ha riconosciuto che “ i presupposti normativi di cui alla tutela richiesta possono essere identificati anche nella fattispecie in esame della esposizione all’azione nociva delle fibre di amianto subita da un lavoratore appartenente alla p.a.” >>. Su tali presupposti il Giudice prosegue affermando << Ebbene, gli istanti rivendicano il riconoscimento della qualità di vittima del dovere o di soggetto equiparato del loro dante causa per avere egli contratto un mesotelioma pleurico proprio a causa della prolungata inalazione di polveri di amianto.>>  ed inoltre come ricostruito da CONTRAMIANTO e sulla base della << prova testimoniale ha confermato che: il dante causa degli istanti provvedeva alle pulizie e al riassetto delle officine, alle pulizie di fonderia e fucina; si occupava in particolare della preparazione dei materiali per la fusione nei forni rivestiti di amianto; le provette dei componenti chimici poste sui fornelli erano ricoperte con retine di amianto che venivano sagomate e ritagliate a misura; dette retine si polverizzavano per effetto della fusione creando nel laboratorio polveri che il dante causa degli istanti provvedeva a rimuovere; egli non aveva in dotazione alcun dispositivo di protezione individuale; gli impianti di aspirazione erano insufficienti e spesso mal funzionanti >> proseguendo << La espletata consulenza tecnica di ufficio medico-legale, le cui conclusioni devono condividersi siccome congruamente motivate ed immuni da vizi logici e giuridici, ha evidenziato altresì la sussistenza della denunziata patologia (mesotelioma pleurico) e del nesso di causalità tra la stessa e l’attività lavorativa svolta dal dante causa degli istanti alle dipendenze del Ministero convenuto, con particolare riferimento proprio alla prolungata inalazione di polveri di amianto. >> concludendo che << In altri termini, il dante causa degli istanti ha contratto la malattia in questione – che ne ha poi causato il decesso, come accertato pure dal c.t.u. – nello svolgimento delle proprie mansioni e per la nocività dell’ambiente di lavoro, così che ricorrono, nel caso in esame, entrambe le condizioni prescritte dalla normativa citata, ovvero la “ missione di qualunque natura” e le “particolari condizioni ambientali ed operative”, così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.>> Quindi per quanto richiesto dagli Avv. Fornari e Maranò per quella morte causata dall’amianto del dipendente della scuola la Sentenza del Giudice è perentoria: << Deve pertanto dichiararsi il diritto del dante causa degli istanti al riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato, e per l’effetto il diritto degli istanti, quali eredi, ai conseguenti benefici economici.>>

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