AUTOVELOX POMARICO: LA NOTA DEL SINDACO FRANCESCO MANCINI

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POMARICO. Autovelox Pomarico. Riceviamo e pubblichiamo una nota del sindaco di Pomarico Francesco Mancini.  “In merito al comunicato emanato dall’Adiconsum di Matera  nel quale si evidenzia  che un Giudice di Pace  abbia riscontrati  una falla  nella procedura  che entra in merito alla differenza tra omologazione e approvazione, non fa altro che ”illudere” gli automobilisti a ricorrere  alla “loro” assistenza nell’evitare di pagare sanzioni su un cavillo di forma che non esiste, come confermato da numerose altre sentenze. Ma l’aspetto triste di questa vicenda è il messaggio che viene fuori da una associazione come l’Adiconsum che oggi non ha mai “evidenziato” che le infrazioni comunque ci sono e i limiti vanno rispettati a prescindere da cavilli di forma o di procedure, rischiando così di alimentare un vortice di anarchia generale  pericolosissima. Tecnicamente, invece, sulla eccezione sollevata dal ricorrente in relazione all’approvazione dei dispositivi, a suo dire non uguale alla omologazione,  si precisa  che la procedura per la omologazione /approvazione dei dispositivi segnaletici e di rilevazione di infrazioni, prevista dal,l’art,45 comma 6 del Codice della Strada, è regolata dall’art.192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice. L’approvazione dell’apparecchio  si distingue dalla omologazione  solo per la mancanza di norme tecniche  di riferimento nel rimo caso,  ma il risultato positivo della procedura è idonea a legittimare  l’impiego degli strumenti di controllo della velocità. La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione  è da ricercarsi unicamente nel fatto che per il primo esistono norme tecniche di riferimento europee e /o italiane  mentre per il, secondo manca tale riferimento.  Pertanto i dispositivi approvati possono essere   richiamati a successiva verifica  qualora sia emanata una norma tecnica per valutare la rispondenza degli stessi alle nuove specifiche richieste. A tale conclusione è tornato il Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti  con il parere del 19/2/2018 che segue il parere n.4446 del 1.8.2012. Il problema era stato già affrontato nel lontano 1994 in relazione ai parcometri. Infatti l’allora Ministero dei  Lavori Pubblici ora Ministero delle Infrastrutture, e dei Trasporti, emanò una specifica circolare, n.2233 del 7.7.1994, peraltro pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.167 del 19 luglio 94. Del resto, proprio l’art. 406, comma 2  del Regolamento di esecuzione, espressamente dispone che fino alla emanazione  dei decreti previsto dal citato art.7, comma 5,  resta in vigore la previgente normativa  e, nelle more dei decreti previsti, si applica il precedente  regolamento per  l’approvazione delle singole apparecchiature di controllo. In conclusione, tutti i dispositivi, le apparecchiature, i mezzi tecnici per il controllo e la regolazione del traffico,  nonché l’accertamento e il,  rilevamento automatico delle infrazioni,  sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei Trasporti; si può parlare di omologazione qualora nella procedura di approvazione si faccia riferimento a norme unificate o precise direttive europee. “. In buona sostanza, in assenza di un decreto che fissi le caratteristiche , le modalità costruttive, la procedura di omologazione ed i criteri di istallazione  e di manutenzione dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per il controllo e la regolazione del traffico, nonché l’accertamento e il rilevamento automatico delle infrazioni, mai emanate, si procede ai sensi dell’art. 192, comma 3 con l’approvazione  dei prototipo  secondo le procedure previste par la omologazione “. 

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