GINOSA: Rischio da contagio da virus Covid-19. Misure di prevenzione da adottarsi fino al 17/05/2020.

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IL SINDACO

Viste:

  • la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità‘ del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
  • la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività’ e gravità’ raggiunti a livello globale;

Visto, da ultimo, il D. L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Ricordato che il DCPM del 08 marzo 2020 e il DCPM del 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, hanno disposto che sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l’obbligo di mantenimento dei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

Visti:

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19; 

– il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4; 

– il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;

– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020;

Viste l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020 e l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020, avente efficacia dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia del 28 aprile 2020, n. 214 avente ad oggetto: ‘D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti “Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”: Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in forma dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da diporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga di efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020’;

Richiamata la propria Ordinanza n°33  del 2 maggio 2020  avente ad oggetto “Rischio da contagio da virus Covid-19. Ulteriori misure di prevenzione da adottarsi sino al 17/05/2020.”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia datata 6 maggio 2020,  n. 221 avente ad oggetto “d.p.c.m 26 aprile 2020 – ​Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di allenamento e addestramento animali; manutenzione camper e roulotte; attività sportiva all’aria aperta”;

Tenuto conto che nè la  Ordinanza regionale n°214 del 28 aprile 2020,  nè la  Ordinanza regionale n°221 del 6 maggio  2020  contengono modalità precise di esercizio delle nuove attività consentite;

Ribadito quanto segue:

– sul territorio comunale, al fine di prevenire la diffusione del virus del Covid-19 è richiesta particolare attenzione e controllo sulle modalità di spostamento delle persone specie in concomitanza con le festività o i fine settimana e che quindi è necessario monitorare i comportamenti delle persone durante la fruizione degli spazi pubblici e delle seconde case nella frazione di Marina di Ginosa, compresa l’apertura degli esercizi commerciali che potrebbe indurre a spostamenti non strettamente necessari, provocando un afflusso incontrollato di persone, sia presso le strutture di vendita, che per le strade e tale situazione renderebbe ancor più difficile l’attività di prevenzione e controllo demandate alle forze di polizia;

– la vendita per asporto per gli esercizi di ristorazione, richiede una ulteriore attenzione per la salvaguardia dell’igiene e salute pubblica oltre che per impedire assembramenti di persone;

– è indispensabile, per scongiurare trasferimenti o spostamenti di persone se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, prevedere la limitazione degli orari di apertura al pubblico e la chiusura festiva al pubblico degli esercizi commerciali e di ristorazione, con una deroga limitata ad alcuni di essi; 

– presso i locali adibiti in modo esclusivo alla vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, si verificano frequentemente assembramenti di avventori, poiché in tali locali, proprio per le modalità di vendita, non può essere presidiato in alcun modo il controllo l’accesso degli avventori

– analoghe situazioni sono state segnalate nei pressi di autolavaggi e carwash;

Tenuto conto delle determinazioni assunte dal Centro Operativo Comunale riunitosi presso la Sede  comunale in data 7 maggio 2020; 

Ritenuta ​la necessità, nell’ottica della più rigorosa adozione delle misure di prevenzione e protezione dal contagio, di fornire specifiche prescrizioni nell’ambito ​della  ripresa  delle attività economiche e sociali previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Puglia 28 aprile 2020, n. 214 e 6 maggio 2020,  n. 221, confermando contestualmente alcune delle misure già adottate con i propri precedenti provvedimenti per evitare il rischio che si verifichino assembramenti incontrollabili;

Ritenuto infine, alla luce delle disposizioni del DPCM 26/4/2020 e della L. 24/4/2020 n. 27 relativa alla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.”, di confermare le misure organizzative per l’erogazione dei servizi comunali ivi stabilite; 

Ritenuta la necessità e l’urgenza di adottare una ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50 “Competenze del sindaco e del presidente della provincia”, D. Lgs. n.267/2000 e 3 “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale” del D. L. n. 19/2020;

ORDINA

che con efficacia immediata e fino al 17 maggio 2020:

  • le attività commerciali al dettaglio elencate nell’Allegato 1 e i servizi alla persona elencate nell’Allegato del DPCM, 26/4/2020 dovranno osservare la chiusura al pubblico nei giorni festivi, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, commercio al dettaglio di giornali riviste e periodici (edicole e giornalai), rivendite di tabacchi e vendita al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;
  • le edicole, le rivendite di tabacchi, le farmacie e le parafarmacie e le attività di vendita al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti nella giornate festive devono osservare la chiusura al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno seguente;
  • le parafarmacie e le farmacie, devono osservare la chiusura al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 08:30 del giorno successivo, ad eccezione di quelle di turno con apertura notturna, domenicale e festiva;
  • le attività commerciali al dettaglio previste dall’Allegato 1 ed i servizi alla persona dell’Allegato 2 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, devono osservare la chiusura al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 05:00 del giorno successivo;
  • le pompe funebri e attività connesse devono osservare l’obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 05:00 del giorno successivo;

SI STABILISCE

  • con decorrenza da sabato 9 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 è  consentito l’accesso a spiagge e arenili, ai cittadini con residenza anagrafica nel Comune di Ginosa dalle ore 5,00 alle 20,00 per la pratica delle attività sportive all’aria aperta di cui all’art. 3 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia datata 6 maggio 2020,  N. 221, con le prescrizioni ivi stabilite

SI STABILISCE

  • Parco Pineta Regina in Marina di Ginosa a far data dal 9 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 sarà aperto al pubblico dalle ore 5,00 alle ore 20,00 a seguito della conclusione dei lavori di messa in sicurezza dell’area. Resta comunque interdetta la fruizione dell’area gioco per i bambini e dell’area pic-nic.

SI STABILISCE

tenendo conto delle previsioni dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 214 della Regione Puglia, che lo spostamento  per lo svolgimento di attività di pesca in forma amatoriale, nel rispetto di quanto previsto dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19 avvenga sino al 17 maggio alle seguenti condizioni:

  • lo spostamento è consentito esclusivamente ai cittadini con residenza anagrafica nel Comune di Ginosa;
  • la pesca può essere praticata mediante imbarcazioni con a bordo non più di 2 persone, delle quali almeno una abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010 e delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare; 
  • dovrà  essere rispettata la normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa;

SI STABILISCE 

  • tenendo conto delle previsioni dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 214 della Regione Puglia, che l’esercizio dell’attività di pesca da terra in mare è consentito dal 9 maggio 2020 sino al 17 maggio 2020 dalle ore 5,00 alle ore 20,00 esclusivamente a cittadini con residenza anagrafica nel Comune di Ginosa.

SI CONFERMA:

Sino al 17 maggio 2020:

  • possono esercitare la vendita con asporto esclusivamente gli esercizi inquadrati nei seguenti codici Ateco:

1. 56.10.11 – Ristorazione con somministrazione;

2. 56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;

3. 56.10.20 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;

4. 56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie;

5. 56.21 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);

6. 56.29 – Mense e catering continuativo su base contrattuale;

7. 56.30.00 – Bar e altri esercizi simili senza cucina;

8. 10.89.09 – Produzione di altri prodotti alimentari nca e vendita frutta secca 

9. 10.71 – Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi;

  • Le attività di vendita per asporto di ristoranti, pub, pizzerie devono essere esercitate entro e non oltre le ore 22,00;
  • Le attività di vendita per asporto di bar, gelaterie, pasticcerie e frutta secca devono essere esercitate dalle ore 05:00 ed entro e non oltre le ore 20:00;
  • Le attività di consegna a domicilio, per  ristoranti, pub, pizzerie bar, gelaterie, pasticcerie nel rispetto delle norme di confezionamento, di trasporto e igienico sanitarie (mascherina, gel igienizzante, guanti monouso ad ogni consegna, rispetto della distanza interpersonale dal cliente) , devono essere esercitate entro e non oltre le ore 23:00;
  • Devono essere osservate le misure previste per gli esercizi commerciali autorizzati all’attività previste nell’allegato 5 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
  • Le attività di autolavaggio e carwash devono osservare l’obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo;
  • I punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico (ad es. i c.d. distributori h/24), devono osservare la chiusura totale già prevista; restano aperte h/24 le c.d. “Casette dell’Acqua”, considerate beni di prima necessità;
  • I detentori a qualsiasi titolo di distributori automatici e bancomat, con le relative apparecchiature devono osservare l’obbligo di procedere alla costante sanificazione di tutte le postazioni ove sono ubicati;
  • I distributori automatici e i bancomat devono essere utilizzati con i guanti monouso;
  • Le operazioni di carico/scarico e di lavorazione del prodotto nella sede produttiva (Forni, Panificatori etc.) restano consentite anche nelle fasce orarie in cui l’attività è chiusa al pubblico;
  • Resta sospeso ogni e qualsivoglia tipologia di gioco lecito che comporti lo stazionamento e la permanenza di frequentatori all’interno delle tabaccherie ovvero in altri locali autorizzati (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento, slot machine, new slot, videolottery, nonché i giochi che prevedono puntate connesse alla visione dell’evento anche in forma virtuale) e per l’effetto lo spegnimento di schermi televisivi e monitor ivi posizionati;
  • resta consentito l’accesso ai  cimiteri comunali di Ginosa e Marina di Ginosa, dal  lunedì  al  sabato dalle  ore  7,30 alle  ore  12,00 e  dalle  ore  16,00 alle  ore  18,00 e  la  domenica  dalle  ore  8,00 alle  ore  12,00 (ordinanza sindacale n. 32 del 24 aprile 2020);
  • resta il  divieto di accesso ai parchi e giardini (Parco Baden Powell, parchetto C.da Palombaro, parco Murgia San Pellegrino, percorso naturalistico Cava di pietra, parchetto C.da Cesine – Areafitness, parchetto Morandi a Ginosa e Parco Comunale, Area Camping internazionale e aree pinetate a Marina di Ginosa); 
  • resta consentito secondo quanto stabilito dell’art.2 della Ordinanza n. 214 della Regione Puglia lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale toelettatura – ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
  • l’accesso a spiagge e arenili ai pescatori professionali locali che allo stato attuale detengano di fatto, sull’arenile, la propria imbarcazione;
  • che sino al 17 maggio secondo quanto stabilito dall’art. 4 della Ordinanza n. 214 della Regione Puglia è consentito lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione da parte del proprietario o di un solo marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno;
  • tenendo conto  dell’art.6 dell’ordinanza n. 214 della Regione Puglia che, fino al 17 maggio,  lo spostamento individuale per raggiungere le abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case per vacanza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni, possa avvenire alle seguenti condizioni: 
  • è necessario inviare preventivamente formale comunicazione al Comando di Polizia locale all’indirizzo pm@comune.ginosa.ta.it se non si risiede nel Comune di Ginosa. Tale comunicazione dovrà essere esibita a richiesta degli organi di controllo.
  • è consentito solo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 5,00 alle ore 20,00;
  • la manutenzione e riparazione potranno essere eseguite esclusivamente in modalità individuale tranne che, in caso di necessità, non sia necessario l’intervento specializzato esterno comprovato da un documento giustificativo (ricevuta fiscale o fattura della avvenuta prestazione) che dovrà essere custodita ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza e controllo;
  •  le pulizie potranno essere svolte solo individualmente dal proprietario o da uno dei componenti del nucleo familiare o da ditta specializzata;
  • è fatto assoluto divieto di pernottare o soggiornare nelle seconde case;
  • che fino al 17 maggio,  gli spostamenti per l’esercizio delle attività oggetto della l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia datata 6 maggio 2020,  N. 221 per  allenamento e addestramento animali, per la   manutenzione di camper e roulotte, e per praticare attività sportiva all’aria aperta, sono consentiti all’interno del territorio comunale, dalle ore 5,00 alle 20,00 esclusivamente ai cittadini i residenti nel Comune di Ginosa. 
  • si confermano sino al 17 maggio 2020 le misure organizzative per l’erogazione dei servizi comunali contenute nella propria precedente Ordinanza n 30/2020.

SI DA’ ATTO  che il presente provvedimento sostituisce la propria ordinanza n. 33 del 2 maggio 2020. 

SI AVVERTE che l’inosservanza delle prescrizioni elencate in questa ordinanza comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 400,00 a 3.000,00 ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25/3/2020 n. 19.

SI TRASMETTE copia della presente disposizione alla Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale e l’invio al Comando di Polizia Locale, alle locali Stazioni dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

SI COMUNICA che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio.

IL SINDACO

Vito Parisi

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