Moliterno: Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata con ulteriori misure di prevenzione

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Sul Bollettino Ufficiale Speciale della Regione Basilicata n.32 del 3 aprile 2020 è stata pubblicata un’Ordinanza del Presidente della Regione contenete ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con riferimento al territorio del Comune di Moliterno (Provincia di Potenza).
Con decorrenza dalla data del 4 aprile e fino al 13 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti di contenimento del rischio sanitario di diffusione del COVID-19, sono confermate le seguenti, ulteriori misure: divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; divieto di accesso nel territorio comunale, salvo che per assicurare attività e servizi consentiti dalla presente ordinanza e fatta eccezione per il rientro a domicilio o alla residenza di coloro i quali fossero attualmente fuori dal Comune; sospensione delle attività degli uffici della pubblica amministrazione, fatta salva l’erogazione dei  servizi essenziali e di pubblica utilità. 
E’ fatta salva la possibilità di transito, in ingresso e in uscita dall’area comunale di Moliterno, da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, compresi farmacisti e veterinari, del personale militare, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza nelle attività relative all’emergenza da COVID-19, delle guardie giurate impiegate in servizi pubblici essenziali, dei dipendenti delle Poste Italiane addetti al recapito della corrispondenza presso gli uffici postali di riferimento e degli addetti al rifornimento dei distributori automatici degli sportelli Bancomat, degli addetti al servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; nonché degli esercenti delle attività consentite sul territorio comunale di Moliterno ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, e quelle strettamente funzionali  ad assicurare la continuità  delle filiere delle predette attività, comprese le attività necessarie a garantire l’allevamento di animali e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali, con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Al personale impegnato nelle attività di trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività consentite di cui al comma 2 nel Comune di Moliterno è permesso il transito in ingresso e in uscita, previa esibizione di idonea documentazione relativa all’attività, alla merce trasportata e alla destinazione della stessa. Il divieto di spostamento delle persone fisiche può essere esentato dal Sindaco del Comune esclusivamente per il personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla presente ordinanza e in caso di comprovata necessità. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento del provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

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