Tassa rifiuti – TARI – Parte variabile sulle pertinenze non dovuta

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Come verificare e chiedere il rimborso o la compensazione

Pochi giorni fa il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo a una interrogazione parlamentare proposta da Giuseppe L’Abbate in materia di imposta sui rifiuti, ha chiarito che, secondo il Mef, la parte variabile della tassa va computata una sola volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso Comune.

La TARI o meglio conosciuta come la tassa sui rifiuti (ex Tarsu, ex Tia1, ex Tia2, ex Tares) deve essere pagata da tutti coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, qualunque sia l’uso cui sono adibiti, purchè suscettibili di produrre rifiuti urbani. In pratica, la tari deve essere corrisposta da chiunque “occupa” un immobile, purchè sia utilizzabile anche se non utilizzato.

La tari è composta da due quote:

  • La quota fissa, che viene calcolata considerando i componenti il nucleo familiare e moltiplicando i metri quadrati dell’immobile (attenzione: si considera la superficie calpestabile), comprese le pertinenze (cantina, garage, box);
  • La quota variabile, che cambia in base al numero dei componenti la famiglia e ai coefficienti di produzione dei rifiuti. Essa è quindi rapportata alla quantità di rifiuti che presumibilmente viene prodotta da coloro che risiedono nell’immobile occupato.

Nel caso della tari per le abitazioni principali, non è raro il caso che le stesse abbiano anche delle pertinenze (cantine, box, garage). La superficie di queste pertinenze, pur considerandole come unità immobiliari autonome, deve essere sommata alla superficie dell’abitazione principale. Una volta rideterminata la superficie calpestabile complessiva, si deve procedere a calcolare la quota fissa e la quota variabile.

E’ capitato invece in molti comuni, in mancanza anche di un criterio univoco di calcolo e di regolamentazione, hanno determinato la tari considerando la superficie delle unità immobiliari “separate” tra l’abitazione e le pertinenze, determinando un’imposizione della quota variabile anche alle pertinenze, il cui importo varia in funzione della previsione regolamentare di ogni singolo comune, arrivando in alcuni casi anche al raddoppio della tassa!

E’ importante quindi verificare se e quali siano stati gli effetti sulla propria “bolletta tari” stando bene accorti a verificare non solo se il calcolo per la quota variabile è stato effettuato come chiarito dal Mef, ma anche se la superficie tassata è realmente quella calpestabile e se il numero dei componenti corrisponde a quello dei residenti nell’immobile iscritto a ruolo. Questo perché, una incauta richiesta di rimborso senza verificare quanto innanzi potrebbe portare il Comune “ad accertare” una posizione non regolare con riferimento al numero dei componenti e soprattutto alla superficie calpestabile.

Gli utenti possono rivolgersi per informazioni e assistenza presso la Sede Provinciale dell’Adiconsum di Matera o alle sedi Comunali di San Mauro Forte e Scanzano Ionico nei seguenti giorni:

Sede di Matera: Lunedì -mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00 dal lunedì al venerdì

Sede di San Mauro Forte: dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,30 alle 19,00

Sede di Scanzano Ionico: il mercoledì dalle 16,00 alle 19,30

Cosa serve per la verifica:

  • Copia della bolletta Tari per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017
  • Copia del documento di identità dell’intestatario della tari;
  • Copia recente della visura dell’abitazione principale e pertinenze (meglio se metrica);
  • Copia dell’IBAN da utilizzare in caso di richiesta di rimborso.

Matera 11/11/2017

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