“La Parziarietà delle Obbligazioni”. Come vengono tutelati i condòmini

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Un convegno dell’Arco, l’Associazione Revisori Contabili Condominiali

BARI. Un convegno sulla “Parziarietà delle obbligazioni” condominiali, per spiegare i risvolti della sentenza della Cassazione n. 14530 del 9 giugno scorso. Si è tenuto a Bari, nei giorni scorsi presso il Rondò Hotel. Ad organizzarlo, l’ARCO, l’Associazione Revisori Contabili Condominiali, presieduta da Francesco Schena in collaborazione con Apulia Meetings e il portale specializzato Condominioweb, rappresentato dal coordinatore editoriale Ivan Meo.

Secondo la Cassazione, il condomino moroso è debitore solamente per la propria quota, non potendogli essere richiesto di adempiere per altri (principio della parziarietà delle obbligazioni).

“Lo spirito della sentenza – ha spiegato Schena – è quello di garantire ai condòmini, in regola con i pagamenti, di essere esonerati da eventuali esecuzioni da parte di creditori – fornitori del condominio; ma garantisce anche i morosi in quanto limita le pretese di creditori – fornitori unicamente alle quote riconducibili a quello che è il valore millesimale della loro proprietà”. Un passo in avanti, quindi, rispetto al passato, quando vigeva l’ipotesi di obbligazione solidale da parte di qualsiasi condomino nei confronti dei creditori.

“Dal suo canto, il condomino – ha continuato Schena – deve mantenere consapevolezza su quello che è il proprio stato dei pagamenti e sapere su quanto può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore, che presenta direttamente nei suoi confronti un’esecuzione. Consapevolezza, quindi, della propria posizione contabile, ma anche di quelli che sono i millesimi della sua proprietà”.

Durante il convegno, per gli addetti ai lavori, riflettori puntati sulle obbligazioni condominiali. Come spiegato da Maurizio Tarantino, esperto di Condominioweb, “sono tutti i contratti che l’amministratore stipula in nome e per conto dei condòmini, ovvero dell’ente condominio nella sua collegialità, nei confronti di terzi (società di appalti o di servizi o singoli professionisti)”.

“La parziarietà – ha aggiunto il presidente dell’Arco Schena – è una parcellizzazione, una frammentazione dell’obbligazione, che nasce nella sua unitarietà nei confronti dell’ente”. Quello della parziarietà, come sottolineato da Pierantonio Lisi, ricercatore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, “è un tema di grande attualità che coinvolge il modo di intendere il condominio, ma anche il ruolo stesso dell’amministratore come professionista. Ogni giorno, in materia, vi sono nuove sentenze. E’ un argomento in continuo divenire, che merita i giusti approfondimenti”.

Sia Antonio Console, membro fondatore di Accademia Confamministrare che Nicola Frivoli, scrittore di libri giuridici in ambito condominiale, hanno voluto soffermarsi su quella che è la figura dell’amministratore oggi. La riforma del condominio, la 220 dell’11 dicembre del 2012, “se da una lato – ha spiegato Console – ha aggravato gli obblighi di azione dell’amministratore condominiale verso i condòmini e verso la tutela delle parti comuni, dall’altro non lo ha munito dei necessari poteri di intervento in via autonoma, soprattutto in termini di erogazione delle spese, per gestire in maniera efficiente ed economica la cosa comune. Ciò significa che l’attività dell’amministratore è ingessata in relazione alle disponibilità economiche del condominio”.

Tuttavia, in questo momento storico, per Frivoli l’amministratore riveste un ruolo importante: “Non è più solo un organo di esecuzione, ma anche un organo di gestione, perché gestisce una cosa comune per mezzo del rendiconto consuntivo”.

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