DIVIETO BRUCIATURA STOPPIE E RESIDUI VEGETALI NEL PARCO ED OPERAZIONI DI PREVENZIONE ANTI INCENDIO BOSCHIVO

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In una nota inviata alle Amministrazioni Pubbliche statali, regionali e locali competenti, agli organismi di sorveglianza del territorio, agli ordini professionali ed alle associazioni di categoria agricole, l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha ribadito che, con l’approssimarsi del periodo di massimo rischio incendi boschivi, su tutto il territorio del Parco è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati seminati. Sono fatti salvi, previa autorizzazione dell’Ente, i casi dettati da esigenze fitopatologiche certificate dall’Osservatorio Fitopatologico Regionale. In tali casi la distruzione dei residui vegetali è consentita a partire dal 1. ottobre.

In materia, nel territorio del Parco si applica quanto previsto dalle “Disposizioni tecniche per l’esecuzione di operazioni forestali e di prevenzione incendi nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia” approvate con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 01/07/2016.

Nella medesima nota, è stato anche ribadito che sui seminativi, sui terreni a riposo o incolti confinanti con aree boschive o con pascoli naturali, i proprietari ed i conduttori devono realizzare fasce protettive (“precese”) dell’ampiezza di 15 metri prive di vegetazione lungo il perimetro dei fondi agricoli, prima dell’inizio del periodo di massimo rischio di incendi. Nel Parco è sempre e comunque vietata la realizzazione di “precese” su pascoli naturali.

La nota esplicita, infine, che nel territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia non trova applicazione quanto previsto all’art. 2, comma 2 della legge regionale n. 38 del 12 dicembre 2016.

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