Matera: Masella su assegno divorzile e sentenza cassazione

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Sentenza della Cassazione n.11504/2017  e assegno divorzile

La sentenza della Cassazione di ieri non ha introdotto alcun nuovo criterio per la determinazione dell’assegno divorzile. Si inserisce, invece, nel solco di una giurisprudenza conforme, che ieri ha solo stigmatizzato ciò che è pacifico. Vediamo perché. Innanzi tutto occorre sapere la differenza che passa tra l’assegno che si versa al coniuge nella fase della separazione (l’unico che tiene conto del tenore di vita) e quello che viene corrisposto dopo lo scioglimento del vincolo. Conoscere tale differenza significa innanzi tutto procedere ad un’accurata comparazione tra i due diversi tipi di assegno, passando attraverso un’analisi che non può non essere di pura teoria del diritto. L’assegno corrisposto, che si chiami di mantenimento, alimentare o divorzile pone di fronte un soggetto obbligato ed uno beneficiario, laddove i presupposti per la concessione del versamento sono identici, cambiano naturalmente la causa ed il motivo della dazione di denaro. Infatti, in sede di divorzio , l’assegno periodico a favore del coniuge che ne abbia fatto richiesta e sul quale ricade l’onere di provare di non avere mezzi adeguati, o comunque di non poterseli procurare per ragioni oggettive, assume caratteristiche e natura differenti dall’assegno di mantenimento o alimentare che sono tipici della separazione. L’assegno divorzile non è un assegno di mantenimento, in quanto il vincolo matrimoniale si è sciolto definitivamente, e non è neppure un assegno alimentare, in quanto gli ex coniugi non rientrano nella categoria dei soggetti tenuti a corrisponderlo così come tassativamente descritti dal codice civile; si tratta, invece, di un assegno che la dottrina definisce semplicemente “divorzile”. Sciolto, dunque, il vincolo matrimoniale sul piano giuridico, sopravvivono conseguenze sul piano economico. Nell’escludere che l’assegno di divorzio abbia natura compensativa e risarcitoria, assume di converso un carattere essenzialmente assistenziale. Ciò che appunto ha compiutamente sottolineato la Cassazione in discorso. Il coniuge che presenta al giudice la domanda di assegno divorzile deve presentare la prova di non disporre di mezzi adeguati o comunque di non poterseli procurare per ragioni oggettive. Così, appunto la sentenza al nostro esame! Il Giudice a sua volta dovrà tener conto di più fattori , come ad esempio la durata del matrimonio , l’apporto economico di ciascun coniuge alla creazione del patrimonio familiare (anche quando uno di essi si sia occupato prevalentemente della casa), ma anche il contributo morale al benessere della famiglia. Anche qui, la sentenza de quo ha ribadito il concetto! Il giudice dovrà infine considerare il reddito prodotto da colui che si intende obbligare e varie altre questioni, come quella della nascita di un nuovo nucleo familiare. C’è poi da tener presente che l’assegno di mantenimento ( fase separativa) segna la traccia del futuro assegno di divorzio e la sua assenza può pregiudicare la statuizione dell’obbligo all’assegno divorzile. Ovvero difficile ottenere l’assegno divorzile se non si è stati portatori di un assegno di mantenimento. Cosa è cambiato? Nulla! Assolutamente nulla! Al più si tratta di una sentenza chiarificatrice che puntualizza i criteri di previsione dell’assegno divorzile ma nulla più. E allora, tanto rumore per nulla!

Matera, 11 maggio 2017

Garante per l’infanzia e l’adolescenza

        del Comune di Matera

        Maria Grazia Masella

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