CGIL: Contestazione indebito per pensionati

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Le domande tassativamente entro il 14 ottobre 2016

 

La Cgil di Basilicata attraverso il patronato Inca Cgil  è a disposizione per tutti coloro che abbiano ricevuto le lettere di indebito e che debbano comunicare la loro situazione reddituale entro il 14 ottobre 2016.

La “domanda di ricostituzione completa delle informazioni sulla situazione reddituale”  può essere inviata tramite patronato o direttamente online, se in possesso del Pin dispositivo rilasciato dall’Istituto. Perciò, per chi avesse ricevuto la comunicazione dall’Inps c’è un’ultima possibilità per non vedersi cancellare la prestazione, senza restituire quanto già percepito. La revoca definitiva della prestazione, quindi, avverrà nel caso in cui il pensionato non presenterà la domanda di ricostituzione entro il termine predetto, ovvero nel caso in cui l’Inps, dopo la verifica dei redditi comunicati, accerti il mancato rispetto del limite reddituale, cui è legato il riconoscimento della prestazione.

Alcuni pensionati, pur avendo comunicato nei termini e nelle modalità previste la dichiarazione reddituale inferiore ai limiti stabiliti, hanno ricevuto impropriamente la comunicazione di indebito e revoca. Ciò, con ogni probabilità è stato causato da anomalie del sistema telematico. Anche in tal caso il pensionato è tenuto a presentare entro e non oltre il 14 ottobre 2016 la ricostituzione reddituale.

Il Patronato della Cgil ricorda che le somme richieste indietro dall’Inps fanno riferimento esclusivamente a prestazioni di tipo assistenziale, riconosciute per legge alle persone in particolari condizioni di disagio economico, quali, ad esempio, l’assegno sociale, le maggiorazioni sociali, le integrazioni al minimo, le invalidità civili.

Nella domanda di ricostituzione i pensionati interessati devono comunicare solo i redditi diversi da quelli memorizzati nel Casellario Pensioni, che sono già conosciuti dall’Inps. Il reddito dell’anno 2012 incide sul diritto e sulla misura della prestazione da erogare nell’anno 2013; il reddito dell’anno 2013 sulla prestazione per il 2014. 

“Il termine perentorio del 14 ottobre – sottolinea l’Inca – deve essere tassativamente rispettato perché, in caso contrario, anche chi ne avesse diritto si vedrà comunque  revocare definitivamente la prestazione, senza la cancellazione dell’indebito e sarà costretto a ripresentare la domanda, senza poter pretendere gli eventuali arretrati non riscossi”.  A dirlo è il discutibile articolo 13 della legge 122/2010 che, per come è stato scritto, non fa distinzione tra chi ha fraudolentemente percepito la somma, pur non avendone diritto e chi, invece, ne ha diritto, perché non ha nessun altro reddito, colpevole semplicemente di una inadempienza burocratica, quale è quella di non aver presentato la dichiarazione dei redditi.

“Paradossalmente – sottolinea l’Inca – la norma,  non facendo eccezioni,  finisce per penalizzare proprio le fasce più deboli e bisognose di tutela cui sono destinate le prestazioni collegate al reddito”. Infatti, in caso di inadempienza le somme richieste dall’Inps dovranno essere restituite sia dai pensionati con redditi superiori al limite previsto dalla legge (ovvero quelli che, se avessero dichiarato i redditi regolarmente avrebbero già avuto revocata o ridotta la prestazione) sia da coloro senza alcun reddito, rientranti quindi tra le categorie svantaggiate e più deboli. In sostanza, la sanzione posta dalla legge per gli inadempienti finisce per agire esclusivamente nei confronti dei pensionati che hanno diritto alla prestazione, quindi pensionati soli, poveri, senza assistenza. Il paradosso, perciò, è che in caso di inadempienza il pensionato senza altri redditi sarà invitato a restituire delle somme cui aveva pienamente diritto; il pensionato con redditi superiori ai limiti stabiliti dovrà restituire esclusivamente la somma che non gli spettava”.

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